Lettera aperta a un PM

Salv«Egregio dottor Raffaele Guariniello, Le sottoponiamo le nostre riflessioni in fatto di giudizio in sede civile e sede penale per cause concernenti l’attività in montagna». Comincia così la lettera aperta inviata da Alessandro Gogna, portavoce dell’Osservatorio della libertà in montagna e in alpinismo (riconosciuto dal Club Alpino Italiano), al procuratore piemontese Raffaele Guariniello, in relazione all’inchiesta aperta da quest’ultimo dopo l’incidente del 29 dicembre scorso a Claviere. Si tratta della tragedia che ha causato la morte di uno sciatore quindicenne travolto da una valanga in un tratto di fuoripista. L’inchiesta del magistrato prevede l’ipotesi di omicidio colposo per i compagni della vittima. Questi ultimi, nonostante i divieti, sciando fuoripista avrebbero causato la valanga. «Chiariamo subito che non Le scriviamo per auspicare una “giustizia speciale”, o “tribunale della montagna”, che conosca la materia e i principi di fondo evidenziati nella lettera» spiega Gogna nella sua nota introduttiva. «Le scriviamo invece, come potremmo scrivere a qualunque altro magistrato, perché riteniamo che Lei personalmente debba essere messo a conoscenza della filosofia di coloro che reputano essenziale forma di libertà il muoversi su terreno di avventura montana».

Ecco il testo integrale della “lettera aperta”.

 

Giudizio in sede civile e penale concernenti l’attività in montagna

Libertà e consapevolezza. Esiste purtroppo la concezione che libertà significhi facoltà di vivere emozioni ed esperienze senza limiti, sminuendo l’esistenza di pericoli e rischi: è la concezione dell’odierno consumatore, per il quale la montagna non è più il luogo della formazione, del confronto con se stessi, ma quello del puro godimento rapido, effimero e garantito.

La libertà in alpinismo è cosa diversa: è facoltà di determinare in autonomia le scelte che ci riguardano, sia come singoli che come componenti di una collettività, ma con la consapevolezza del rischio che si corre e dei danni che possono derivarne ad altri.

La libertà è un diritto essenziale di ogni persona, l’alpinismo e la montagna sono una delle massime espressioni di libertà, perché le attività alpinistiche per loro natura non possono rispondere a regole prefissate come avviene negli sport classici. L’Osservatorio della Libertà in Montagna individua la libertà come ricerca e conoscenza di sé e dei propri limiti, come espressione alta di chi sa mettere in gioco se stesso con la consapevolezza dei propri mezzi e con la conoscenza del terreno. Libertà è ricerca di evoluzione individuale che va di pari passo con l’aumento di consapevolezza. Un terreno sul quale l’uomo si è sempre confrontato, con esiti diversi, ma senza il quale la vita sarebbe meno ricca, la letteratura più povera, la geografia dell’emozione una piccola collina. E senza del quale non avrebbe senso neppure il mito di Ulisse.

Libertà come diritto. Potremmo partire da una citazione di John Stuart Mill: «Ogni vincolo in quanto vincolo è un male» (1859). Detto così può sembrare banale eVal anarchico, ma noi crediamo di interpretare correttamente il pensiero di Mill quando affermiamo di non voler rifuggire le regole ma soltanto di volerle declinate col buon senso. Il libero accesso alla montagna è un diritto, ma ha dignità solo se accompagnato da un lungo percorso di autodisciplina e consapevolezza. Libertà in montagna è, dunque, libertà di movimento arricchita dall’esercizio della consapevolezza: che vuol dire preparazione, disciplina, consapevolezza del limite, e, solo secondariamente, raggiungimento di una prestazione. Libertà è anche quella di rinunciare, avere il coraggio di tornare indietro se i presupposti non sono sufficienti alla progressione.

Per questi motivi l’attività alpinistica è e deve rimanere libera, pura e consapevole, e non deve essere confusa con l’attività sportiva ispirata invece a criteri di pratica “sicura”.

Pericolo e rischio in montagna. I pericoli e i rischi vengono dalla disparità tra persona e montagna, come per mari e deserti. Sono elementi costitutivi dell’alpinismo e fondanti la libertà di scelta. Vanno legati all’esercizio della responsabilità e la domanda che dobbiamo porci è: quale rischio mi posso permettere in questa situazione? La valutazione e la successiva accettazione del rischio, oltre che aspetto costitutivo dell’esperienza alpinistica, sono elementi positivi e consentono il percorso di evoluzione personale. Il diritto al rischio è valido solo quando è frutto di una scelta consapevole e rispettosa degli altri, sapendo che non esistono la pretesa e la certezza di essere soccorsi sempre, comunque e in ogni condizione.

Sicurezza. Si è sicuri solo con il giusto mix di sicurezza interiore (preparazione e consapevolezza) e, se del caso, di dotazione di un adeguato equipaggiamento. La sicurezza totale è una pura illusione della società assistenzialista e consumista, non esiste e non esisterà mai, né in alpinismo né in nessun’altra attività umana, e ogni alpinista sceglie liberamente e consapevolmente di prendersi carico della componente inalienabile di rischio legata al fare alpinismo. L’impostazione attuale della società è improntata all’ossessiva cultura della sicurezza, la société sicuritaire, come scrivono i francesi. La società “sicuritaria” è anche il risultato di una motivazione positiva, ovvero dell’idea che la società si faccia carico della sicurezza dei suoi membri. Sicurezza che è importantissima in tutti i luoghi, in tutte le attività dove le persone si trovano a lavorare, studiare, farsi curare, soggiornare, circolare. Esistono però spazi in cui la persona può e deve muoversi liberamente con la coscienza del rischio e dei propri limiti, con l’attenzione agli altri e all’ambiente in cui si muove: perciò, in questo ambito, la cultura della sicurezza totale si manifesta in tutto il suo disvalore. La montagna è uno dei pochi spazi che consentono ancora l’espressione di una ricerca personale in cui si mette in gioco la libertà della scelta. Questi spazi, questa libertà, questa intera dimensione non vengono però accettati dalla società sicuritaria. Scrive l’antropologo Annibale Salsa che oggi noi «assistiamo a un vero e proprio eccesso, un delirio della sicurezza» e continua «la ricerca della sicurezza è la psicopatologia della società moderna». L’equipaggiamento e le attrezzature tecnologiche sono validi supporti, ma non costituiscono da soli garanzia di sicurezza e non possono essere indiscriminatamente o acriticamente imposti: conoscenza, esperienza, buon senso e istintualità sono ancora alla base della consapevolezza e quindi indispensabili.

Differenza tra responsabilità e consapevolezza. In italiano, ma anche in altre lingue, la parola “responsabilità” ha un doppio significato. Nella prima accezione si riscontrano sostanzialità e sfumature che abbiamo cercato di esprimere usando la parola “consapevolezza”; nella seconda, troviamo un significato molto diverso, quello della responsabilità giuridica. Consapevolezza e responsabilità giuridica sono dunque assai legate, anche se non sono la stessa cosa: la libertà è resa più significativa dal poter effettuare una scelta sapendo che si può essere chiamati a rispondere di essa, e di contro l’esercizio della libertà può abituare alla responsabilità delle proprie azioni. Ha senso, allora, un luogo nel quale questa responsabilità possa venire in discussione, perché non basta il così detto “foro interiore”: se siamo responsabili nei confronti anche degli altri, allora bisogna che gli altri possano fare appello a questa nostra responsabilità. In Italia oggi (ma anche altrove) non è normale una giustizia “corporativa”, e cioè propria delle categorie interessate, quale ad esempio esisteva prima dell’età moderna; i probiviri del Cai si occupano solo di controversie interne all’associazione, ma non possono andare oltre e trattare di rapporti che non riguardano quella limitata materia. L’opinione pubblica, e prima ancora la Costituzione che afferma la necessità di un luogo ove possano essere fatti valere i diritti di ciascuno, confermano che non possono esistere “luoghi franchi”; ed allora non resta che la giustizia ordinaria quale luogo di tali possibili controversie. Qui sembra che possiamo essere d’accordo, però attenzione: il punto è dove si pone il limite per un’azione legale nei confronti di un atto di cui l’alpinista è responsabile. Il concetto di consapevolezza si mescola fino a un certo punto con quello di responsabilità giuridica, e non deve essere giustificazione per una “punizione” per chi esagera. Un “vizio” della società moderna è la ricerca “obbligatoria” di un responsabile per ogni cosa che accade. Ad esempio la caduta sassi in montagna esisterà sempre e non è eludibile. Il modello statunitense di far causa contro qualcuno per qualsiasi cosa accada, con lo scopo di farsi risarcire, sta ormai radicandosi anche nella nostra società e nel “mercato della sicurezza” assistiamo a denunce e richieste di danni che sono assurde persino nella loro impostazione. Simili comportamenti non sono utili a nessuno, salvo agli avvocati: ingolfano i tribunali, e soprattutto mettono a dura prova la voglia dei volontari nel continuare a dedicare il proprio tempo libero per il bene della collettività. Perché anche per loro le leggi tendono a essere interpretate in modo cieco, con il risultato di castrare qualunque buona iniziativa, per i giovani, per i diversamente abili, per i disadattati.

La responsabilità giuridica. Quando si dice responsabilità si intende riconoscimento della colpa e punizione per ciò che si è fatto; ma va subito detto che questo vale solo per quella penale, perché quella civile ha una vocazione distributiva e solidarista. Si ritiene che se qualcuno ha subito un danno, occorre veder come fare per non far rimanere quel danno solo a suo carico, almeno sotto il profilo patrimoniale. Questo tipo di responsabilità sfiora a volte l’addebito oggettivo: si è responsabili perché qualche cosa è successo, qualcuno si è fatto male; si crea il meccanismo della compensazione economica di ogni tipo di danno. In quella per cose in custodia (tra esse a volte possono esserci i sentieri, o le vie ferrate) non si è più solo responsabili per l’incuria nella manutenzione che ha determinato una insidia imprevista, ma per tutti gli infortuni occorsi nell’uso della cosa, purché il danneggiato non ne abbia fatto un uso improprio. Ma almeno per la responsabilità civile ci si assicura, e quindi c’è un’assicurazione che paga; e qui stiamo parlando non solo della responsabilità del singolo, ma anche delle istituzioni e delle imprese che organizzano e gestiscono il territorio a vario titolo; per tale via, l’assicurazione che queste hanno contratto copre la responsabilità civile oppure il costo ricadrà sulla collettività, la quale però comunque riceve altri benefici ben superiori (ad esempio turistici). Nel penale non è così, ognuno risponde per se stesso: la responsabilità penale è personale. E occorre una precisazione. Nel processo penale il problema non è tanto la condanna finale, specie per reati colposi; i processi penali sembra talvolta che si facciano prevalentemente per far soffrire qualcuno: è lo stesso processo a costituire una pena, e con esso la sua pubblica notizia, l’angoscia, le ore passate nei corridoi dagli imputati ma anche dai testi, dalle parti offese. Il problema è dunque, per l’Osservatorio, cercare di fare in modo che il suddetto “limite per un’azione penale” venga definito in una sede tale per cui la scelta non sia lasciata esclusivamente a una giustizia comune (per essa intendendosi quella che valuta qualsiasi situazione nella stessa maniera).

La responsabilità collegata alla frequentazione della montagna può avere tre principali aspetti: 1) nei riguardi di compartecipi o di chi poi direttamente resterà infortunato; 2) installazione, manutenzione o controllo di sentieri o vie attrezzate o ferrate; e infine 3) esposizione a pericoli degli eventuali soccorritori. Sul primo vi è ormai casistica anche in sede penale. Sul secondo punto le decisioni note sono sentenze civili; sul terzo non ne risultano di precise, ma le ultime vicende natalizie 2013-2014 provano che lì si sta andando allo scontro. Nella società e in diritto non si può proibire il rischio. In questo senso, restrittivamente, dovrebbe essere proibito lo stesso Soccorso Alpino, che invece è costituito da professionisti e volontari. Però, già per Mill lo Stato non si doveva ingerire nelle attività degli individui, salvo che arrechino danno ad altri; ma, tra questi ultimi, non considerava coloro che consentano ad una partecipazione consapevole e volontaria. E noi oggi dobbiamo considerare, come era normale in passato, che il mondo degli alpinisti è per sua natura solidaristico, è orgoglioso di esserlo, non si sottrae e non recrimina neppure di fronte alle conseguenze patite per prestare soccorso. Vuole il legislatore l’abolizione del Soccorso Alpino? Vedrebbe che putiferio! In materia, i giudici e prima ancora i pubblici ministeri sono portatori di nozioni e conoscenze tutt’altro che approfondite e omogenee; la comprensione dei complessi elementi che intervengono nella formulazione di una scelta di chi frequenta la montagna non sempre è completa; avviene così che condotte, che per alcuni sono esenti da responsabilità, per altri invece non lo sono; purtroppo, in molti casi non vi è alcuna linearità nella decisione. Ma questo non può meravigliare, perché in processi come questi cambiano i livelli non solo di conoscenza della materia, ma anche di disponibilità individuale ad accettare la logica della previsione e della inevitabilità di un pericolo.

Gli incidenti da valanga, aspetti legislativi. Per la legislazione attuale il reato di aver procurato una valanga è stato introdotto (per tutt’altri contesti!) dal nostro codice penale del 1930; quindi un magistrato deve far rispettare la norma, ma in certi casi la cosa può apparire ridicola. Non c’è stazione di turismo invernale che non pubblicizzi il proprio territorio con immagini e filmati di entusiasmanti discese fuoripista, magari pure a cavallo di valanghe provocate. Caso mai ci sarebbe da chiedersi come mai un articolo del c.p. sia stato bellamente ignorato dai tribunali italiani per oltre 60 anni, forse perché la valanga non era di moda? O nel frattempo non c’erano state vittime in valanga? Probabilmente la prima impugnazione importante in merito fu del procuratore della Repubblica di Sondrio in occasione della valanga del Vallecetta (inizio anni 2000). Nessuna vittima, nessun ferito, neppure allertato il servizio di soccorso, ma 8 mesi di reclusione ai 5 sciatori che erano nei paraggi (non solo a chi ha provocato la slavina, certamente uno solo). Risulta evidente e alla luce delle conoscenze attuali che la norma è a dir poco obsoleta e andrebbe certamente rivista.

Gli incidenti da valanga, aspetti culturali. È fuori di dubbio che l’attività in pista deve essere al riparo da pericoli oggettivi così come previsto dalla legislazione nazionale e da quelle regionali e provinciali. L’utente della stazione sciistica ha acquistato un servizio che comprende, tra le altre cose, la propria incolumità sulle piste da sci, almeno per quanto concerne quei pericoli. Chi percorre una pista da sci si deve solo preoccupare di non arrecare danno agli altri con la sua condotta. Perché si tratta di attività sportiva. Sarebbe come dire che se vado a nuotare in piscina non sono tenuto a fare l’analisi dell’acqua prima di tuffarmi. La stessa pista da sci è una struttura sportiva. Se invece abbandoniamo la pista, non importa se di poco o di tanto, dobbiamo preoccuparci da noi. Non esiste più nessuno (persona, società, Ente pubblico) che ci debba imporre la sicurezza nostra e di chi vi opera come noi e non potrebbe neanche essere altrimenti essendo impraticabile controllare, sorvegliare, vigilare su tutto l’ambiente naturale. Neppure è dignitoso che norme e sanzioni siano usate solo per spauracchio (allora dovrebbe essere prima punito anche chi nella sostanza non le fa rispettare). Qui entrano in gioco le conoscenze delle persone che praticano la montagna, la consapevolezza; se qualcuno non ha e non pratica le conoscenze adeguate probabilmente andrà a mettersi nei guai.

Conclusioni. Bisogna far passare il concetto che scendere un pendio innevato lungo una pista da sci o lontano da essa sono due cose culturalmente opposte, certamente compatibili tra di loro, ma da non confondere. Sulla pista da sci si fa attività sportiva, altrove no! Il restante è compreso in tutte le altre attività d’avventura in montagna, estive e invernali. Chi invece si avvale degli impianti di risalita e poi scende sopra una pista confonde le due attività, e spesso non basta neppure esporre cartelli di divieto. E’ pronto a essere lui la prima vittima “inconsapevole” di se stesso. Dunque dobbiamo spendere ogni energia nel campo della formazione e dell’informazione corretta, non nel campo del divieto e della punizione. Dobbiamo fare in modo di essere informati sulle modalità di quella grande parte di incidenti che si sono auto-risolti (senza intervento di soccorso esterno) ma che per paura delle conseguenze penali vengono tenuti nascosti dai coinvolti. Dobbiamo diminuire il numero degli inconsapevoli, non aumentare il numero dei dissuasi o dei puniti.

 

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